Codice deontologico

Norme di comportamento per i Mediatori

Ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e equipollenti a quelle elaborate da UNIONCAMERE a livello nazionale. Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1) Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

2) Il Mediatore deve comunicare (a) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza (b) e imparzialità (c) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità (d). Il Mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

3) Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

  • le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  • il ruolo del Mediatore e delle parti;
  • gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.

4) Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.

5) Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

6) Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

(a). Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore.

(b). Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.

(c). Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.

(d). Neutralità si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.

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