La Normativa

Normativa sulla Mediazione Civile

Il Decreto 28 del 4 Marzo 2010

Con il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 si è conclusa  la riforma del processo civile in materia di mediazione, istituto fondamentale per la deflazione dei processi, attuata con l’intento di alleggerire i tribunali civili. L’ultima relazione sull’amministrazione della giustizia in Italia, presentata al Parlamento il 20 gennaio 2010, ha infatti evidenziato un progressivo aumento del numero di procedimenti civili pendenti, saliti nel 2009 a 5.625.057, il 3% in più rispetto al 2008.
Il decreto è stato emanato in attuazione della legge 18 giugno 2009 n. 69, con la quale il Governo era stato delegato a intervenire in materia di mediazione in ambito civile e commerciale.

Il processo civile, cosa cambia nei fatti 

Il carico di lavoro dei tribunali sarà notevolmente alleggerito; prima di avviare un giudizio civile in tribunale si dovrà esperire un tentativo di conciliazione, pena la improcedibilità, per la risoluzione dei conflitti nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, riscarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti bancari, finanziari e assicurativi.

È stata invece rinviata al 20 marzo 2012, l’entrata in vigore delle materie concernenti le controversie per le liti condominiali o per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Rimangono ancora escluse le seguenti materie: procedimenti per ingiunzione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione delle provvisoria escuzione; procedimenti per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito all’art. 667; procedimenti possessori fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata nel processo penale.

Il Mediatore Civile avrà un ruolo chiave

È evidente che in questo nuovo contesto la figura del mediatore civile assumerà un ruolo chiave, che gli garantirà numerose opportunità di intervento. Per svolgere questa professione sarà necessaria una formazione specifica, la cui organizzazione è affidata a enti accreditati e strutturata in base ai criteri già individuati nel Decreto Interministeriale 180/2010.

La mediazione civile nel nostro ordinamento

La mediazione civile non è una novità, ma è profondamente cambiata.
Nei processi civili è da tempo prevista la possibilità di ricorrere al tentativo di conciliazione, ma è considerata una mera possibilità e non dà quasi mai esito positivo. Lo stesso discorso vale per la materia di rapporti tra coniugi . Nel processo del lavoroinvece era fino a qualche mese fa previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in via pregiudiziale.

La vera novità sul tema è la possibilità di affidare la mediazione civile ad organismi privati, purché assoggettati a forme di controllo da parte della pubblica amministrazione. Tale novità è stata introdotta dalla legge 366/2001 che al comma 4 dell’articolo 12 recita: “Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia”.

A tale legge ha fatto seguito il decreto legislativo 5/2003, che ha enunciato principi della cui attuazione si sono occupati il d.m. 222/2004.
Successivamente è intervenuto il Legsilatore mediante il D.Lgs 28/2010 ed il decreto attuativo D.I. 180/2010.

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