Diritti e costi per il servizio

Per i servizi di mediazione ciascuna parte è tenuta al versamento di:

a) un ammontare fisso per spese di segreteria pari a 48,80 euro IVA compresa; in caso di convocazioni di un numero di controparti superiori a 2, la parte istante è tenuta a versare € 10,00 per ciascuna convocazione;

b) un ammontare variabile per spese di mediazione articolato per fasce e commisurato al valore della controversia, indicato nella domanda e qui riportato.

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di mediazione.

Le spese di mediazione saranno ridotte di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, relativamente alle materie per cui, dal 21 marzo 2011, la mediazione è obbligatoria:

  • diritti reali (es. controversie sulle proprietà, distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)
  • divisione (es. divisione dei beni in seguito a divorzio, ecc)
  • successioni ereditarie 
  • locazione (es. mancato pagamento canoni di affitto di immobili)
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanaziari

Tuttavia, il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata della segreteria o del mediatore, può adeguare il valore della controversia determinato nella domanda in virtù della particolare importanza, difficoltà o complessità della mediazione.

Le spese fisse di cui al punto a) che devono essere corrisposte prima dell’incontro di mediazione, comprendono anche l’onorario del mediatore e coprono l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti e indipendentemente dal suo esito.

Ove, sulla base della documentazione agli atti e delle dichiarazioni delle parti, il valore della controversia risulti indeterminato, il diritto fisso di mediazione quale corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento del Consiglio Direttivo e stabilito all’interno della tabella delle indennità.

Alle mediazioni esperite attraverso le Commissioni di mediazione si applicano le stesse tariffe del servizio di mediazione previste.

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