MEDIAZIONE CIVILE: LA PARTITA DELL'OBBLIGATORIETA' SI GIOCA SUGLI EMENDAMENTI

Mediazione civile alla ricerca di una soluzione. Gli attori in campo per trovare la cosiddetta “quadra” sono la Commissione giustizia della Camera, il ministro Cancellieri e la rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura. Il clima non è dei migliori, soprattutto dopo lo scontro Cancellieri-avvocati, mentre si è ormai arrivati al quarto giorno di “sciopero” della categoria. Ma quali sono le posizioni in campo sull’articolo 84 del decreto legge 69/2013, cosiddetto “decreto del fare”?

Le posizioni in campo
Il “cantiere” della giustizia, appunto, è aperto alla Commissione giustizia della Camera, che sta esaminando il testo del Dl 69/2013 (atto Camera 1248), per sciogliere il nodo del ritorno all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Com’era prevedibile le nuove norme introdotte (ma non ancora in vigore) con il decreto “del fare” in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali hanno riacceso il dibattito che si era sopito soltanto all’esito della pronuncia della Corte costituzionale (n. 272/2012) che, in virtù del rilevato eccesso di delega legislativa (che aveva assorbito ogni ulteriore vizio sollevato), aveva demolito la mediazione obbligatoria.

Uno spiraglio possibile per la ripresa di un dialogo potrebbe schiudersi nella sede parlamentare e cioè nella fase di conversione.

L’indagine conoscitiva
In questa prospettiva l’indagine conoscitiva avviata il 3 luglio 2013, ed ora conclusa con un via libera condizionato ad una serie di modifiche, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati presieduta dall’on. Donatella Ferranti può costituire un utile punto di partenza per riprendere il confronto in un momento difficile per l’avvocatura impegnata in un lungo sciopero ed ai ferri corti con il ministro della Giustizia Cancellieri dopo le note polemiche seguite al “fuori onda”.

Il parere favorevole con modifiche in Commissione
Così, lo scorso 9 luglio, fra le “54 condizioni”, presentate sotto forma di emendamenti al “Dl Fare”, in tema di media conciliazione, la Commissione ha previsto anche che essa sia obbligatoria in una fase sperimentale di tre anni, "necessaria per far entrare la conciliazione nella cultura" e al termine della quale si farà un monitoraggio dei risultati. Ha deliberato inoltre la presenza dell'avvocato come obbligatoria per tutta la durata della mediazione. L’aggiunta delle seguenti materie tra quelle obbligatorie: profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età, società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale (quindi nessun limite ai sinistri relativi ai danni a persone come proposto da alcuni componenti della Commissione). E la gratuità totale della mediazione solo quando all'esito del primo incontro non si perviene all'accordo (nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex lege). Si prevede però per 180 giorni la gratuità totale della mediazione obbligatoria.

Anf, “sconcertata” dal parere
Vedremo quale sarà l’esito di queste modifiche, nel frattempo l’Associazione nazionale forense, in un comunicato di questa mattina, si è detta ''sconcertata” dal parere rilasciato sul decreto del Fare, in particolare riguardo all’ampliamento della materie oggetto di conciliazione.

Le posizione iniziali
Ma va detto che le posizioni erano molto distanti fin dall’inizio, anche all’interno delle categorie. Così, se da un lato la voce della magistratura si dichiara sostanzialmente favorevole ai contenuti della riforma, l’avvocatura invece insiste per uno stralcio del provvedimento al fine di procedere con una proposta di legge organica.

Le proposte del Cnf
Dunque, l’avvocatura propone in via emendativa la previsione di un termine sperimentale all’obbligatorietà (di un anno) limitando le controversie da assoggettare alla condizione di procedibilità in base al valore (fino ad euro 8.000) e prevedendo la gratuità dell’incontro informativo, oltre che l’eliminazione delle conseguenze processuali e sulle spese del contegno tenuto in mediazione. Quanto alla proposta conciliativa del giudice – già in vigore dal 22 giugno 2013 – di cui all’art. 185-bis c.p.c. se ne prevede la soppressione.

L’ipotesi che piace alla magistratura
Dalla magistratura, invece, si propone un valore massimo per liti da assoggettare all’obbligatorietà pari ad euro 20.000 e si ritiene che il previsto incontro “di programmazione” debba essere eliminato costituendo un momento “inutilmente defatigatorio”. Si esprime poi parere favorevole al nuovo ruolo del giudice sia nel prescrivere (e non solo nel sollecitare) la mediazione stragiudiziale, sia alla proposta giudiziale conciliativa o transattiva.

Verso una logica inclusiva: la proposta Lucarelli
In ultimo, si deve alla professoressa Paola Lucarelli (ordinario di Diritto commerciale oltre che docente di Mediazione dei conflitti dell’Università di Firenze) un articolato e compiuto progetto di riforma, in parte recepito dalle modifiche richieste dalla Commissione, il cui scopo appare proprio quello di provare a ricucire lo strappo con l’avvocatura, valorizzando competenze, esperienze e prestigio della classe forense.

I punti cardine della “proposta Lucarelli” sono quattro:

Obbligatorietà ex lege - Reintroduzione tra le materie dell’obbligatorietà delle controversie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Introduzione di nuove materie: società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi. Previsione dell’obbligatorietà sperimentale: durata triennale con successivo monitoraggio degli esiti del Ministero della Giustizia.

Ruolo dell’avvocato - Introduzione dell’obbligo dell’assistenza dell’avvocato per l’attivazione e lo svolgimento della mediazione. Rafforzamento dell’obbligo di preventiva informazione del cliente. Soppressione della norma che introduce l’avvocato quale mediatore di diritto

Ruolo del giudice - Si tiene ferma la modifica introdotta con il Dl 69/2013 che assegna al giudice il potere di ordinare lo svolgimento del tentativo di mediazione (che costituisce anche condizione di procedibilità), ma si lasciano libere le parti di individuare l’organismo di mediazione. Si tiene ferma anche la norma di cui all’art. 185-bis c.p.c. che prevede la proposta conciliativa o transattiva del giudice.

Il primo incontro di mediazione - Si propone di evitare la definizione del primo incontro quale incontro di “programmazione”; il primo incontro ha sicuramente valenza informativa delle parti, ma deve mirare ad avviare il percorso di mediazione con la collaborazione delle parti e dei loro avvocati. Determinazione ex lege di una durata massima di novanta minuti del primo incontro con costi molto contenuti e predeterminati (sia in caso di accordo che di mancato accordo), secondo i parametri già previsti nel decreto in fase di conversione.

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