MEDIAZIONE, LA GRATUITA' E' A RISCHIO DI INCOSTITUZIONALITA'

La valutazione degli emendamenti dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Nel novero degli emendamenti  approvati pochi giorni fa dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati spicca quello, a firma della presidentessa Donatella Ferranti, volto a modificare il disposto dell’articolo 84 del Decreto Legge 69/2013 mediante il mancato riconoscimento di compensi all’organismo di mediazione in caso di mancato accordo tra le parti all’esito del primo incontro.

Orbene non v’è chi non veda le perniciose conseguenze dell’eventuale approvazione di tale emendamento all’interno del testo finale della legge di conversione del “Decreto del Fare”.

Anzitutto, per come formulata, la disposizione in questione non sembra avere carattere imperativo; dal che consegue la sua derogabilità e l’ulteriore inevitabile creazione di fasce di organismi di mediazione prediletti non già in ragione della qualità dei servizi somministrati ma dalla convenienza meramente economica delle procedure attivate.

Tempo fa gli avvocati italiani riuniti a congresso, a Milano, inneggiavano alla necessità di non mercificazione ovvero mercificabilità dei diritti soggettivi dei consociati dell’ordinamento giuridico.

Varrebbe la pena di ricordare quella presa di posizione, ancorché strumentale ad una  protesta – ormai vetusta – contro il recepimento dell’istituto mediatizio nell’italico corpus normativo, al fine di stigmatizzare vibratamente l’effetto testé prospettato.

Senza neppure sottacere l’ineludibile corollario del privilegio anticoncorrenziale (ed anticostituzionale, in ordine alla violazione del disposto dell’articolo 41 della fonte primaria di produzione del diritto) degli organismi a partecipazione pubblica.

Dipoi, non parrebbero sostanzialmente escludibili accordi elusivi tra i mediatori e gli organismi di mediazione, tali per cui dai compensi dei primi (invero rimasti intonsi) i secondi decurterebbero qualcosa a proprio favore.

Il che svuoterebbe di significato il disposto dell’articolo 36 della Carta Costituzionale, incidendo evidentemente un simile assetto normativo sulla congrua remunerabilità dei mediatori secondo quantità e qualità del lavoro prestato.

Invero – prodromicamente ad ogni altro ragionamento – non può non rilevarsi che proprio il menzionato articolo 36 della Grundnörm risulterebbe in nuce violato, atteso che la persona giuridica titolare dell’organismo di mediazione “costretto” a prestare talvolta la propria attività a titolo gratuito (dunque, proiettivamente, ciascuna persona fisica afferente) si vedrebbe lesa nel proprio diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro posto in essere.

Con sentenza 174/2006 la Corte Costituzionale, sancendo la parziale illegittimità costituzionale del disposto dell’articolo 146 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, ha affermato il principio secondo cui il curatore fallimentare ha diritto di ottenere, a carico dell’Erario, un compenso anche nei fallimenti privi di attivo.

Hanno sentenziato i giudici costituzionali che a nulla rilevano la volontarietà e la non sussumibilità dell’incarico de quo nell’alveo dei rapporti subordinati ai fini della giustificazione della sua gratuità.

A ben considerare, la pronuncia ben si attaglia alle persone giuridiche titolari degli organismo di mediazione (e, proiettivamente, a ciascuna persona fisica afferente).

Nondimeno, sulla base della pronuncia citata, sarebbe lo Stato a dover “mantenere” tutti gli organismi di mediazione impossibilitati a percepire compensi nei casi di mancato accordo tra le parti in lite all’esito del primo incontro. Ciò implicherebbe l’aumento esponenziale dei costi per lo Stato medesimo e il paradossale allontanamento dagli obiettivi di ripresa economica del “Decreto del Fare”.

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