MEDIAZIONE: COME L'AVVOCATO DEVE INFORMARE IL CLIENTE PRIMA DELLA CAUSA

Il nuovo cliente va informato sulla mediazione con un documento che va firmato dall’assistito e allegato all’atto introduttivo.   Con l’introduzione della mediazione (quale condizione essenziale per poter procedere ad effettuare una causa), l’avvocato assume degli obblighi ben precisi con il cliente.
All’atto del conferimento dell’incarico, a pena di annullabilità del mandato, il legale deve informare il proprio cliente:   - nei casi in cui la mediazione non è obbligatoria: della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali;   - in tutti gli altri casi in cui la mediazione è obbligatoria (per l’elenco leggi l’articolo: “Quali sono le materie oggetto della nuova mediazione”) e pregiudiziale, deve informare chiaramente e per iscritto il cliente che il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tal fine il professionista presenta al cliente un documento (per il modello del documento informativo, leggi “Mediazione: ecco il modello del documento informativo da far sottoscrivere al cliente”) con cui gli dà l’informativa.
Tale documento deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.   L’assenza dell’informativa non ha alcun effetto sul procedimento civile radicato: tale inadempienza del legale attiene solo al rapporto tra quest’ultimo e il suo cliente. Se tale informativa non dovesse, comunque, essere fornita dall’avvocato, sarà compito del giudice provvedervi.   Nell’informazione inserita nella procura alle liti non è di per sé sufficiente richiamare gli articoli di legge (con una semplice menzione) che per il cliente sarebbe difficilmente comprensibile. Al contrario, è necessario un apposito documento il quale abbia un contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri concreti della mediazione. Solo così il cliente potrà comprendere e meditare sul contenuto dell’informativa.
Comportamento dell’avvocato durante la mediazione Anche nel corso della procedura di mediazione, l’avvocato deve tenere un atteggiamento consono ai principi deontologici e, quindi, nell’interesse del proprio cliente, egli non dovrà mai cercare di ottenere per l’assistito il massimo risultato, bensì, il migliore per entrambe le parti in lite, perché solo attraverso un risultato di questo tipo sarà possibile far fruttare la mediazione e, nello stesso tempo, scongiurare i rischi di mancata spontanea esecuzione (a prescindere dal fatto che il verbale di accordo sia suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo e possa giustificare un’esecuzione forzata).
In altri termini, il ruolo dell’avvocato sarà di assistere il proprio cliente al fine di ottimizzare le possibilità di pervenire ad una soluzione della controversia. Insomma, stop ai comportamenti egoistici, prepotenti e intransigenti dei professionisti volti – anche per una certa immagine col proprio cliente – ad ottenere o tutto o niente!

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